contributi
Home
 



Articolo 2800 e segg. c.c. Sezione III su crediti e diritti

TITOLO I - DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI

SEZIONE III Del pegno di crediti e di altri diritti


Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).

Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l`ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d`accordo o altrimenti determinato dall`autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l`assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.

Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall`art. 2797.

Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.

Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell`art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).

 


Le sezioni
  Finanziamenti Auto e Moto freccia Home Prestiti Sulla Fiducia freccia Prestiti sulla fiducia
Prestito Dipendenti freccia Prestito a dipendenti Altri finanziamenti freccia Altri Finanziamenti
Finanziamenti all'acquisto freccia Finanziamenti all'acquisto Garanzie e cautele freccia Garanzie e Cautele

Marketing Service P.I. 08242770157: Iscr. Albo Med. Creditizi titolare di Contributi.it: 65006. Non si eroga direttamente.
Questa sono promozioni o offerte , per ogni dettaglio leggere i prospetti informativi e i contratti e le
condizioni generali d'uso del portale e del sito